Alla domanda:
Vorremmo sapere la differenza tra Associazione e
Comitato e se quest'ultimo può essere una Onlus ed è anche iscrivibile nel
registro volontariato.
Risposta:
Una associazione è un gruppo di persone liberamente costituito ed organizzato, che opera per conseguire uno scopo comune (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, …) non economico.
Alla
costituzione di una associazione è sufficiente che si formi un gruppo
promotore, di almeno 3 persone: questo numero è giustificato dal fatto
che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a
maggioranza.
Non è però motivo di illegittimità che ci siano solo 2 promotori, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un motivo di opportunità, aggregare più persone nel corso del funzionamento dell'associazione.
Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo comune (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario.
Le norme della Costituzione italiana sulle associazioni sono:
- co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini;
- co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost.
Il Codice Civile affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 - 42.
In particolare, gli articoli 14 - 35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).
Gli articoli 36 – 42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle differenze tra associazione (riconosciuta e non) e comitato.
Non è però motivo di illegittimità che ci siano solo 2 promotori, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un motivo di opportunità, aggregare più persone nel corso del funzionamento dell'associazione.
Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo comune (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario.
Le norme della Costituzione italiana sulle associazioni sono:
- co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini;
- co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost.
Il Codice Civile affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 - 42.
In particolare, gli articoli 14 - 35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).
Gli articoli 36 – 42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle differenze tra associazione (riconosciuta e non) e comitato.
Associazione non riconosciuta | Associazione riconosciuta | Comitato (non riconosciuto) | |
---|---|---|---|
Caratteristiche | E' strumento associativo a struttura aperta, ovvero consente il ricambio o l'incremento dei partecipanti (i quali affinché l'associazione goda della normativa tributaria di favore devono avere diritti equivalenti, anche di voto – una testa un voto). | E' l'associazione che ha ottenuto li riconoscimento della personalità giuridica (D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361). | Presuppone un rapporto associativo a struttura chiusa, ristretta ai soli "promotori". |
Responsabilità Amministratori | Rispondono dei debiti dell'associazione gli Amministratori (o coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla carica assunta). | Gli amministratori in genere non rispondono dei debiti dell'associazione, in quanto risponde l'associazione con il suo patrimonio. | Della conservazione dei fondi del comitato e del loro impiego (in assenza di riconoscimento) rispondono tutti i componenti personalmente e solidalmente indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta. |
Scopi perseguiti | Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività). | Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività). | Si propone la promozione o la realizzazione di una singola iniziativa o di una specifica manifestazione (anche ripetuta periodicamente nel tempo). |
Finanziamenti | Si autofinanzia con le quote associative contributi e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale se svolta). | Si autofinanzia con le quote associative contributi e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale se svolta). | Finanzia i propri scopi a mezzo della costituzione di un patrimonio che non deriva dai contributi dei componenti il comitato bensì da contributi di soggetti esterni (sottoscrittori) a cui si rivolge con specifico programma presentato pubblicamente. |
Attività | Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione). | Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione). | Realizza il proprio scopo con la raccolta dei fondi e la destinazione degli stessi allo scopo dichiarato che può anche realizzare direttamente. |
Il Comitato per acquisire la qualifica di Onlus deve soddisfare tutti i requisiti di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (lo statuto deve prevedere espressamente: il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662; l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo Onlus) ed effettuare la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.
Si nutrono perplessità rispetto alla possibilità di un Comitato di qualificarsi come organizzazione di volontariato e potersi iscrivere al registro regionale del volontariato, in quanto caratterizzato da temporaneità mentre la L. n. 266/1991 richiede che le organizzazioni siano dotate di una struttura stabile.
Nella realtà italiana alcuni comitati sono tuttavia iscritti nel registro.
Possono aderire ai Centri di Volontariato le associazioni di volontariato della propria Regione. L'adesione avviene di diritto per le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato, dietro domanda per le associazioni di volontariato non iscritte al registro, previa verifica dei requisiti di legge. Le associazioni aderenti coincidono con gli utenti dei servizi. Le associazioni aderenti partecipano agli organi rappresentativi della Delegazione: Assemblea, Comitato Direttivo e Presidenza.
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